Il pignoramento è il primo atto esecutivo vero e proprio concernente l'espropriazione forzata, l'atto segue l'esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo (i classici sono ad esempio le cambiali e gli assegni non pagati, le scritture private autenticate concernenti obbligazioni di somme di denaro, o anche atti ricevuti da un notaio o da un qualsivoglia pubblico ufficiale) e di un precetto. Nel caso in cui gli oggetti soggetti ad espropriazione fossero cose per le quali vi è in atto un pegno o fossero soggette ad ipoteca, il pignoramento non sarà richiesto in quanto si ritengono già acquisiti gli effetti caratteristici del pignoramento. In poche parole, quando il creditore decide di recuperare giudizialmente il proprio credito nei confronti di un debitore che non ha rispettato i pagamenti o la tassazione, in quel caso si fa ricorso al pignoramento, ossia un atto, chiamato ingiunzione, con il quale un ufficiale giudiziario vieta al debitore la possibilità di operare sui suoi beni se queste operazioni hanno la possibilità di limitare la garanzia per il creditore di ricevere l'adempimento che gli spetta, almeno fino a quando il debito non sarà estinto. Ad esempio non potrà vendere gli oggetti considerati, in quanto sarebbe un atto che la summenzionata ingiunzione vieterebbe, nel caso il debitore operasse in tal senso, l'atto sarebbe da considerarsi nullo. Dunque l'obiettivo del pignoramento è quello di preservare i beni del debitore per la sicurezza del creditore, fino al momento in cui il debito sarà estinto, o fino al momento in cui la loro vendita forzata o la loro assegnazione fosse andata in porto, in modo tale da poter soddisfare il creditore.
Esistono vari tipi di pignoramento in base agli oggetti che si prendono in considerazione, nel caso questi fossero beni immobili, si parla di pignoramento immobiliare. Mentre per i beni mobili si sta parlando di pignoramento mobiliare. Ma quando si intende pignorare crediti o beni del debitore che rientrano nella disponibilità di un terzo, in tal caso si intende un pignoramento presso terzi, ossia tramite tre canali in linea generale: stipendio (pignoramento di una parte di esso, 1/3 o 1/5 a seconda dei casi), conto corrente (fino ad esaurimento del credito) e pensione (pignorabile fino ad 1/5 dell'importo mensile).
Esistono due diverse forme di pignoramento: mobiliare ed immobiliare. Il primo riguarda tutti i beni mobili di proprietà del deebitore, mentre il secondo interessa case, terreni ed altri immobili. Tra i beni mobili che non possono essere pignorati vi sono gli oggetti sacri, animali da compagnia, la fede nuziale, abiti e biancheria, elettrodomestici, utensili, tavolo, sedie e arredamentoi della camera da letto. Non possono inoltre essere soggetti a pignoramento i generi alimentari necessari per un mese di mantenimento del debitore e della propria famiglia. Fanno eccezione i mobili di grande valore economico per il loro pregio artistico o di antiquariato. Nel caso in cui il totale dei beni pignorabili non copra le esigenze del credito, l'Ufficiale Giudiziario potrà disporre anche il pignoramento di 1/5 degli attrezzi da lavoro. Nel caso in cui nel pignoramento vi sia necessità di far rientare una autovettura, l'Ufficiale Giudiziario procederà per via telematica ad una interrogazione al PRA per conoscere le caratteristiche dei mezzi intestati al debitore, dopodichè procederà con una intimazione alla consegna del veicolo. Il pignoramento immobiliare invece richiede spesso tempi molto lunghi, poichè il fabbricato o il terreno pignorati vengono successivamente messi in vendita all'asta, con un prezzo base che scende ogni volta che il bene rimane invenduto.
Quali sono i documenti che il creditore deve possedere per poter richiedere al Giudice un titolo esecutivo giudiziale che possa portare al pignoramento dei beni del debitore? Se il titolare di una ditta può esibire una fattura per lavori eseguiti mai saldata dal cliente o se un soggetto può produrre un qualsiasi impegno scritto e firmato dal debitore che con esso si assumeva un obbligo mai eseguito, il creditore può presentare una richiesta di avvio di causa ordinaria oppure di decreto ingiuntivo. Nel caso opti per una causa ordinaria sarà la sentenza di primo grado del Giudice a dare luogo al titolo esecutivo, mentre nel caso di richiesta di decreto ingiuntivo l'ordine di pagamento verrà notificato al debitore sulla base della documentazione fornita. Il debitore a quel punto avrà 40 giorni di tempo per decidere se opporsi e dare inizio ad una causa ordinaria, saldare quanto dovuto oppure attendere il pignoramento. L'ordine di pagamento che deve essere recapitato al debitore, ovvero l'atto di precetto, costituisce una fase preliminare obbligatoria, senza cui sarà impossibile procedere al pigniramento.
L'operazione di pignoramento è quella con cui l'Ufficiale Giudiziario procede ad una intimazione al debitore affinchè questi non sottragga i beni che costituiscono la base per recuperare il credito. Si tratta del primo atto esecutivo vero e proprio, con cui l'Ufficiale Giudiziario rilascia al debitore un documento redatto da un avvocato, che dovrà contenere l'importo totale del credito e un elenco dei beni che si intende espropriare. In tale occasione molto spesso l'Ufficiale Giudiziario provvede anche a fare una prima stima dei beni stessi. Il passaggio successivo prevede il passaggio della pratica al Tribunale, che provvederà a nominare un Giudice d'esecuzione. Sarà quest'ultimo a gestire l'operazione di sottrazione dei beni al debitore per poter procedere alla loro vendita. Prima che la somma ricavata dalla vendita dei beni venga distribuita possono prendere parte alla spartizione anche altri creditori oltre a quello che ha promosso l'azione, purchè in possesso di titolo esecutivo o il cui credito risulti dai libri contabili.
Durante la procedura concernente il pignoramento dei beni in questione il debitore può provare a difendersi attuando delle operazione come opporsi al momento del precetto, ma questo può accadere solo se si rilevano vizi formali per i quali lo stesso potrebbe richiedere la nullità dell'operazione di pignoramento, lo stesso può accadere se viene contestata, da parte del debitore, la somma che il creditore pretende. Oppure un'altra possibilità di aggirare il pignoramento è eccepire al momento dell'operazione la pignorabilità dei beni considerati e che il creditore con gli organi competenti intende pignorare. Inoltre il debitore potrebbe, nella migliore delle ipotesi, accordarsi con il creditore e chiedere l'eliminazione del pignoramento, avendo come risultato l'estinzione dell'esecuzione, questa sarebbe eticamente la migliore cosa da fare, ma il creditore dovrebbe essere davvero di buon cuore. Poi esistono un paio di opzioni che permettono quantomeno di guadagnare un po' di tempo, opzioni da tenere in considerazione soprattutto per quanto concerne il pignoramento immobiliare, ovviamente, trovarsi con una casa in meno, non farebbe piacere a nessuno. Dunque la prima di queste due opzioni sarebbe quella di richiedere formalmente al giudice di sostituire con una somma per lo più eguale al valore del bene da pignorare, e nel caso in cui, come già detto, il bene in considerazione fosse un immobile, il giudice potrebbe stabilire, fino al massimo di trentasei rate, una distribuzione nel tempo della somma presa in considerazione, ovviamente le rate sono considerate mensili. Oppure, in parol povere, se non si vuole scendere a patti col giudice, il debitore dovrà provare a chiedere una tregua al creditore, ossia chiedere il suo consenso per avere una sospensione di circa ventiquattro mesi della procedura di pignoramento, avendo così altri due anni per provare a risolvere il debito che lo contraddistingue.